venerdì 5 marzo 2010

“COLLEGATO LAVORO” - Si smantellano tutele fondamentali dei lavoratori


Il cosiddetto “collegato lavoro” deciso dal Governo e approvato al Senato contiene norme che destrutturano i Contratti e, di fatto, annullano le tutele previste dall’Art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
Garantisce nuove tutele per le aziende ai danni dei lavoratori: più difficile vincere cause di lavoro, impugnare licenziamenti ingiusti, ottenere giusti risarcimenti. Particolarmente garantite le aziende che fanno ricorso massiccio allo sfruttamento del lavoro precario.


Ecco i principali punti della legge:
Certificazione dei contratti e arbitrato: vi è la possibilità di assumere lavoratori con il ricatto di sottoscrivere un contratto individuale “certificato”, attraverso il quale il lavoratore dichiara di accettare deroghe peggiorative a norme di legge e di contratto collettivo, rinunciando preventivamente, in caso di controversia o licenziamento, ad andare davanti al magistrato (rinuncia alla piena tutela delle leggi): in questo caso, il giudice viene sostituito da un collegio arbitrale che può decidere a prescindere dalle leggi e dai contratti collettivi; massima discrezionalità, da parte del collegio arbitrale, nei casi di vertenza per i lavoratori assunti con contratti precari e atipici (determinati, cocopro ecc…). Il ricorso all’arbitrato in alternativa al Giudice del lavoro diventa così una norma “capestro” che sarà sottoposta al lavoratore nell’atto in cui è più ricattabile ovvero al momento in cui viene assunto. In questo modo la tutela dell’Art. 18 viene annullata e resa inagibile.
Processo del lavoro: il giudice non può entrare nel merito delle scelte organizzative e produttive poste dal datore di lavoro, non può più contestare la sostanza, le ragioni più o meno giuste delle scelte dell’azienda, ma deve limitarsi alla verifica dei requisiti formali delle azioni aziendali: questo limite si rafforza soprattutto nei casi di contratti di lavoro “certificati”, dove un giudice non può contestare le deroghe peggiorative contenute negli accordi individuali. Abolito inoltre l’obbligo del tentativo di conciliazione prima del ricorso al giudice.
Attività usuranti: per salvaguardare i “conti pubblici” si introduce tra gli aventi diritto una ulteriore selezione per l’accesso alla pensione dei lavoratori esposti ad attività usuranti (graduatoria in base ai contributi versati).
Riforma degli ammortizzatori sociali: già “pagata” con l’ultima contro-riforma previdenziale, il tempo concesso al Governo per attuare la riforma slitta di 24 mesi
Lavoro interinale: estensione dei soggetti autorizzati all’attività di intermediazione di mano d’opera: associazioni, enti bilaterali, e anche gestori di siti internet.
Apprendistato: l’obbligo scolastico può essere assolto lavorando, già dall’età di 15 anni, con contratti di apprendistato.

Insieme alle norme già approvate in Finanziaria (Legge 191/2009) che hanno reintrodotto il lavoro in affitto a tempo indeterminato (staff leasing) ed esteso l’utilizzo dei “buoni lavoro”, siamo di fronte al peggior attacco ai diritti dei lavoratori sulla scia del “Pacchetto Treu” e della Legge 30.
E' necessario rilanciare ogni iniziativa di lotta contro lo smantellamento dei diritti e l’aumento indiscriminato della precarietà.

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